L’hosting provider non deve rispondere degli illeciti commessi dai propri utenti, né è tenuto a rimuovere contenuti su richiesta di chi si dichiara parte lesa. Il Tribunale di Grosseto solleva TripAdvisor dalla responsabilità per le recensioni negative della sua community.
Con sentenza n. 46 del 2016, il Tribunale di Grosseto ha stabilito che un servizio come Tripadvisor debba essere considerato un hosting provider, e in quanto tale non debba rispondere degli illeciti commessi dai propri utenti.
Il caso è stato sollevato da una struttura alberghiera dell’Argentario che nel 2013 ha denunciato il portale di viaggi per la pubblicazione di una recensione negativa ritenuta dall’albergatore falsa e diffamatoria. Secondo l’accusa TripAdvisor sarebbe stato corresponsabile della diffamazione in quanto non avrebbe impedito la pubblicazione della recensione, non avrebbe rimosso la recensione con sufficiente tempestività a seguito della segnalazione e non avrebbe acconsentito a consegnare i dati del recensore.
Il Tribunale di Grosseto rigettando le richieste degli albergatori ha stabilito che la piattaforma avrebbe agito in maniera conforme a quanto prescrive la legge italiana. Secondo il giudice ciò che conta per la qualificazione del servizio di hosting è il ruolo svolto in relazione al contenuto pubblicato: nel caso in esame il portale non interferisce con il contenuto delle recensioni e quindi non può essere considerato responsabile.
In relazione alle motivazioni dell’accusa il Tribunale ha chiarito che Tripadvisor si qualifica come mero hosting provider nonostante abbia adottato dei filtri automatizzati per scongiurare la pubblicazione di recensioni esplicitamente inopportune o fraudolente, come previsto dalle proprie policy. Il giudice ha inoltre precisato che le piattaforme che pubblicano user generated content (Ugc), ocontenuti forniti dagli utenti, abbiano la facoltà, ma non l’obbligo, di rimuovere i contenuti su richiesta del soggetto che si ritiene leso, essendo l’autorità giudiziaria l’unica competente ad accertare l’eventuale natura diffamatoria degli stessi.
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