Presentiamo qui un estratto dell’articolo di Giusella Finocchiaro pubblicato sul magazine online Forum PA il 21 settembre 2016.
Come cambia la disciplina delle firme elettroniche nel nuovo CAD? Come si sa, si tratta di un percorso lungo e complesso, cominciato nel ’97, che ha visto tante modifiche e aggiustamenti e oggi le riformulazioni che in parte sono riconducibili al Regolamento eIDAS. Nel nuovo CAD sono state soppresse le definizioni di firma elettronica, firma elettronica avanzata e firma qualificata che sono invece contenute nel Regolamento eIDAS cui si rinvia all’art. 1, comma 1- bis. Resta, invece, la definizione di firma digitale, benché corretta, tutta italiana.
Il cambiamento più significativo interessa l’art. 21 dedicato al documento informatico sottoscritto con firma elettronica. Il nuovo 1° comma dispone che “il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”.
Per l’articolo completo si rimanda al sito di Forum PA.
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