L’undici ottobre 2016 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato stabilite dal Decreto del ministero della Giustizia del 22 settembre 2016. Saranno operative tra un anno.
L’assicurazione dovrà coprire la responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni – patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro – che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale.
Allo stesso modo dovrà essere coperta la colpa grave del legale e la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi, esclusi i collaboratori ed i familiari dell’assicurato, nonché la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
Il decreto ha stabilito che per “attività professionale” deve intendersi l’attività di rappresentanza e difesa, gli atti ad essa relativi, la consulenza od assistenza stragiudiziali, la redazione di pareri o contratti e l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazione o di negoziazione assistita.
La polizza dovrà includere anche la previsione di una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza dell’assicurazione.
I massimali della copertura assicurativa si differenziano per fascia di rischio partendo da 350mila euro e salendo in base al fatturato. In particolare, si segnala la suddivisione in 6 categorie di fasce di rischio (dalla A alla F), suddivise in base alla tipologia di attività (libero professionista, studio associato, società tra professionisti) e in base al fatturato riferito all’ultimo esercizio.
Il Decreto del 22 settembre entrerà in vigore il 12 ottobre 2017, decorso, ossia, un anno dalla relativa pubblicazione in Gazzetta.
Entro tale data, le eventuali polizze stipulate in epoca antecedente dovranno essere adeguate alle nuove disposizioni.
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