Accogliendo le richieste di Assoprovider, Confcommercio e Assintel, la Terza Sezione del Tar Lazio ha annullato il regolamento dell’Agenzia per l’Italia Digitale sui requisiti di accreditamento dei Gestori di identità digitale basati sui requisiti di capitale e sull’entità delle polizze assicurative.
Con sentenza n. 10214/2016 il Tar Lazio si è pronunciato sulla richiesta di annullamento del regolamento Agid che definiscele caratteristiche del sistema SPID (sistema pubblico di identità digitale). Il Tar ha accolto parzialmente il ricorso rispetto al tetto di capitale sociale minimo e alla stipula di polizza assicurativa richiesta per l’accreditamento dei gestori di identità digitale.
Per quanto riguarda il capitale sociale minimo l’annullamento del TAR non avrà un impatto specifico in quanto il regolamento non fa alcun riferimento preciso al capitale sociale ma si limita a richiamare i principi contenuti nell’art.10comma 3 DPCM del 24/10/2014 già annullato il 24 marzo 2016 da una sentenza del Consiglio di Stato.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato dopo la bocciatura del Tar del Lazio, sul tema dell’elevato capitale sociale necessario per poter diventare “Identity Provider Spid”. Il Consiglio di Stato ha invece confermato la decisione del Tar del Lazio che aveva accolto i ricorsi delle Associazioni Assintel e Assoprovider, secondo cui l’applicazione del Decreto avrebbe impedito a molte imprese del settore ICT di concorrere per diventare fornitore del sistema di identificazione. Secondo i ricorrenti, il limite sarebbe stato in contrasto con la normativa antitrust e con il Regolamento Europeo in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
L’Agid ha sottolineato che comunque per i soggetti che intendono avviare l’attività di gestore dell’identità digitale il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) prevede un tetto massimo di capitale sociale di cinque milioni di euro e una graduazione specifica in proporzione al livello di servizio offerto. Sarà compito dell’Agenzia fissare le nuove regole tecniche per l’accreditamento in base alle indicazioni fornite dal nuovo CAD.
Il Tar ha annullato anche il requisito delle “polizze assicurative di importo molto elevato, rapportato al numero di identità digitali gestite, quantomeno laddove non emergono in modo congruo e adeguato le ragioni che giustificano detti importi, in relazione ai rischi che in concreto si corrono con l’attività in esame e ai possibili danni a terzi già prevede l’adozione di rigorose norme di cautela”.
Anche a questo riguardo, tuttavia, l’Agid ha ricordato che per quanto riguarda la stipula di polizze previste per la copertura dei rischi che derivano dall’’attività di identity provider, il nuovo CAD prevede la definizione di una graduazione che possa assicurarne l’adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto dal gestore.
La sentenza del TAR non incide direttamente sugli accreditamenti fatti finora da AGID. I gestori accreditati continuano a svolgere le proprie attività di erogazione delle identità e i Pin rilasciati finora rimangono validi. Resta inoltre immutata la disposizione della regolamentazione che prevede che i costi dell’accreditamento siano a carico sostanzialmente degli enti accreditati. Rimane concreta la possibilità di ricorso per le imprese che non hanno potuto partecipare alle procedure di accreditamento in virtù dei requisiti dichiarati poi illegittimi.
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