Nelle vicende giudiziarie di grave entità l’interesse pubblico a conoscere le notizie prevale sul diritto all’oblio delle persone coinvolte.
Con questa motivazione il Garante privacy ha dichiarato infondata la richiesta di deindicizzazione di alcuni articoli presentata da un ex consigliere comunale. L’uomo era stato coinvolto nel 2006 in un processo per corruzione e truffa, che nel 2012 si era concluso con sentenza di patteggiamento e pena interamente coperta da indulto.
Dopo essersi rivolto a Google invano, l’ex consigliere aveva presentato ricorso al Garante chiedendo la rimozione di alcuni url relativi all’indagine in cui era rimasto coinvolto, che apparivano nei risultati delle ricerche associate al suo nome. Secondo l’uomo, la permanenza in rete di tali notizie, risalenti a circa dieci anni prima e ormai prive di interesse, gli avrebbe causato un danno all’immagine, alla vita privata e all’attuale attività lavorativa, peraltro non più connessa ad incarichi pubblici.
In accordo con le Linee guida dei Garanti europei, l’Autorità ha sottolineato che sebbene il trascorrere del tempo sia la componente essenziale del diritto all’oblio, questo elemento incontra un limite quando le informazioni di cui si chiede la deindicizzazione siano riferite a reati gravi e che hanno destato un forte allarme sociale. Inoltre, nonostante fosse trascorso un certo lasso di tempo dai fatti riportati negli articoli, nel caso specifico meritava considerazione il fatto che la vicenda giudiziaria si fosse definita solo pochi anni prima. Oltre a ciò, alcuni url richiamavano la notizia in articoli relativi ad una maxi inchiesta sulla corruzione pubblicati fino al 2015 e la loro relativa attualità dimostra l’interesse ancora vivo e attuale dell’opinione pubblica.
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