Facebook non può essere equiparato alla stampa, pertanto l’utilizzo del social network non può costituire un’aggravante per il reato di diffamazione.
Con sentenza n. 4873 depositata il 1° febbraio 2017, la Quinta Sezione della Cassazione ha stabilito che in caso di diffamazione attraverso Facebook, non può ritenersi applicabile l’aggravante “a mezzo stampa” di cui all’articolo 13 della Legge 47/1948 sulla stampa. Facebook, infatti, differisce dalla stampa in quanto è un servizio di rete sociale, “basato su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione, che offre messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone dello stesso sistema”.
Il caso è stato portato davanti alla Corte Suprema su richiesta del procuratore della Repubblica di Imperia che aveva impugnato per «abnormità» l’ordinanza con cui il Gip locale aveva qualificato come diffamazione aggravata dal solo «mezzo di pubblicità» un reato relativo ad alcune offese pubblicate su Facebook da un imputato catanese 60enne nei confronti di un terzo, fatto avvenuto a Diano Marina nell’estate del 2013.
Il giudice preliminare ha qualificato il reato come una diffamazione aggravata dalla sola circostanza dell’offesa recata mediante l’attribuzione di un fatto determinato con un qualunque mezzo di pubblicità (articolo 595, commi 2 e 3, del Codice penale), pertanto nella valutazione del reato non ha trovato applicazione la Legge sulla stampa, che avrebbe raddoppiato la pena edittale (da un massimo di 3 a un massimo di 6 anni) e, come conseguenza, avrebbe determinato processualmente la citazione diretta a giudizio.
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