L’8 gennaio 2019, la Procura della Repubblica di Roma e il Garante per la protezione dei dati personali hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’attuazione di alcune nuove norme sulla protezione dei dati personali introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
La necessità di un protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica e il Garante privacy nasce dal nuovo obbligo del pubblico ministero di informare “senza ritardo” il Garante qualora abbia notizia di alcune fattispecie di reato in materia di protezione dei dati personali. Il protocollo, dunque, intende disciplinare le modalità attuative di tale obbligo.
In particolare, gli articoli 167, comma 4°, 167-bis, comma 3° e 167-ter, comma 2°, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotti dal d.lgs. 101/2018, impongono al pubblico ministero di informare “senza ritardo” il Garante qualora abbia notizia dei reati di trattamento illecito di dati (art. 167), comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167-bis) e acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167-ter).
Innanzitutto, il protocollo stabilisce il momento a partire dal quale è possibile provvedere all’adempimento dell’obbligo informativo. Tale momento è individuato nell’avvenuta notifica, alla persona sottoposta alle indagini e al difensore, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’articolo 415-bis c.p.p. La Procura della Repubblica e il Garante per la protezione dei dati personali ritengono, infatti, che il rispetto di tale scansione procedimentale sia necessario al fine di garantire rigorosamente il segreto investigativo del procedimento penale in corso e il principio di efficienza dell’azione amministrativa, che suggerisce di limitare tale comunicazione ai casi nei quali gli elementi acquisiti siano idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
In secondo luogo, si individua nel P.M. il soggetto sul quale incombe l’obbligo informativo. Le ragioni per la quali si prevede che la comunicazione sia effettuata dal pubblico ministero assegnatario del procedimento, anziché dal Procuratore della Repubblica, possono rinvenirsi nella specifica competenza propria del primo in relazione al procedimento e nell’esigenza di adempiere all’obbligo informativo non appena notificato l’avviso di cui all’articolo 415-bis c.p.p., evitando così un passaggio ulteriore che presumibilmente comporterebbe una dilazione temporale, sia pur minima.
In terzo luogo, il protocollo d’intesa prevede che l’informativa del p.m. recante la notizia di reato contenga tutti gli elementi necessari ai fini dell’istruzione, da parte del Garante, dei procedimenti amministrativi eventualmente correlati al fatto di reato.
Il protocollo ha efficacia biennale e si intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo, salvo contrario avviso della Procura della Repubblica e del Garante. Questi ultimi verificheranno annualmente lo stato di applicazione dell’accordo, nonché definiranno con successivo atto eventuali modifiche che si renderanno opportune.