Con la sentenza del 10 gennaio 2019 n. 693, il Tribunale di Roma ha deciso una controversia avente ad a oggetto l’accertamento della responsabilità civile dell’Internet service provider per la violazione dei diritti patrimoniali d’autore.
A portare la causa davanti ai giudici di Roma era Rete Televisive Italiane S.p.A. (RTI), società operante nella produzione e nella trasmissione di prodotti televisivi e titolare dei diritti d’autore di diversi contenuti trasmessi sulle sue emittenti.
RTI contestava la violazione dei propri diritti d’autore a Vimeo LLC, una società di diritto americano che fornisce ai propri utenti una piattaforma on line per la pubblicazione e la condivisione di video, per aver consentito la diffusione di filmati tratti dalle trasmissioni televisive di titolarità della società italiana.
Al cuore della decisione del Tribunale di Roma vi è il tema della responsabilità civile dell’Internet service provider e in particolare dell’hosting provider. Vimeo, infatti, offre un servizio di c.d. hosting permettendo attraverso i propri server la memorizzazione e la condivisione dei contenuti caricati dagli utenti.
La normativa relativa alla responsabilità dell’ISP è prevista dal d.lgs. 70/2003 che dà attuazione alla direttiva CE 31/2000.
Ai sensi dell’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 70 del 2003, è esclusa la responsabilità dell’hosting provider, a condizione che il medesimo: “a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso”.
Nelle motivazioni alla decisione i giudici ripercorrono gli orientamenti della giurisprudenza italiana e comunitaria sul tema della responsabilità dell’ISP arrivando ad affermare che il servizio offerto Vimeo deve essere qualificato come hosting “attivo” e come tale non gode dell’esenzione di responsabilità di cui all’art. 16 del d.lgs. 70/2003. I giudici hanno infatti constatato che “Vimeo non si è limitata ad attivare il processo tecnico che consente l’accesso alla piattaforma di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi, al solo fine di rendere più efficiente la trasmissione, ma ha svolto una complessa e sofisticata organizzazione di sfruttamento dei contenuti immessi in rete che vengono selezionati, indirizzati, correlati, associati ad altri, arrivando a fornire all’utente un prodotto audiovisivo di alta qualità e complessità dotato di una sua precisa e specifica autonomia”.
Tuttavia, secondo il Tribunale di Roma tale conclusione non assume rilevanza decisiva al fine della decisione, posto che “secondo la costante giurisprudenza di merito pur attribuendo al provider la qualità di hosting provider ‘attivo’, ai fini dell’affermazione della responsabilità dello stesso occorre in ogni caso dimostrare che questi fosse a conoscenza o potesse essere a conoscenza dell’illecito commesso dall’utente mediante l’immissione sul portale del materiale audiovisivo in violazione dei diritti di sfruttamento economico detenuti da RTI”. Ciò in virtù del divieto di un obbligo generalizzato di sorveglianza preventiva sul materiale trasmesso o memorizzato e di ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite da parte degli utenti del servizio di cui all’art. 17 del d.lgs. 70/2003.
Sulla scorta di tali argomentazioni i giudici di Roma hanno accertato la responsabilità di Vimeo per non aver provveduto alla rimozione del materiale lesivo dei diritti esclusivi di RTI, nonostante ne avesse avuto conoscenza mediante apposite segnalazioni.