Una casella accanto alla parola “accetto”, già “flaggata”, ovvero già compilata con un segno di spunta, può costituire un consenso valido per il trattamento dei dati personali? La risposta della Corte di giustizia dell’UE, pubblicata il 1 ° ottobre 2019, è stata un deciso no.
Nel caso sottoposto a parere della Corte di Giustizia, risalente al 2017 per fatti risalenti al 2013, una società utilizzava la casella preselezionata per ottenere dai partecipanti a una lotteria promozionale il consenso ad essere soggetti a cookie di tracciamento. Nella sentenza relativa alla causa 673/17, la Corte ha stabilito che la soluzione proposta non costituiva un consenso valido non solo ai sensi del Regolamento generale alla protezione dei dati (GDPR), la cui attuazione risale al 25 maggio 2018, ma anche secondo il suo strumento normativo precedente, la Direttiva 95/46/CE.
In particolare, in riferimento al GDPR e al regolamento 2018/1725, che si applica alle istituzioni dell’UE, viene puntualizzato che il consenso deve essere fornito sotto forma di una dichiarazione o mediante una chiara azione affermativa.
La Corte ha sottolineato che il consenso, per essere valido, deve essere inequivocabile. Questo non è il caso di una casella preselezionata che potrebbe essere non notata da chi legge. Inoltre, ci deve essere un consenso specifico per ciascuna finalità di trattamento, non risulta quindi valido un unico consenso richiesto a un raggruppamento di scopi differenti.
Infine, la Corte ha precisato che il fatto che determinati cookie non rientrino nella definizione di “dati personali” non cambia la natura del consenso a norma di legge, che deve essere affermativo, inequivocabile e specifico, indipendentemente dal fatto che il cookie raccolto sia qualificato come dato personale. Questo perché l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva e-privacy dell’UE richiede il consenso per la memorizzazione di informazioni e per l’accesso a informazioni già memorizzate tramite cookie o strumenti simili a fini di marketing.