La Corte Costituzionale (sentenza n.149/2020) ha affermato che il ricorso alla decretazione d’urgenza per disciplinare l’intermediazione del diritto d’autore anche in favore di organismi di gestione collettiva diversi dalla SIAE era sorretto da adeguate ragioni di necessità e urgenza.
La Corte Costituzionale ha stabilito dunque la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma l, del decreto legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 172 del 2019, sollevata dal Tar del Lazio per violazione dell’articolo 77, secondo comma, della Costituzione (carenza dei presupposti di necessità e urgenza).
Con la disposizione censurata il Governo ha inteso eliminare il monopolio della SIAE nell’attività d’intermediazione dei diritti d’autore, che aveva già destato dubbi di compatibilità con il diritto europeo, non ancora tradotti in una procedura d’infrazione, che il Governo in questo modo ha evitato. Né la disposizione violava i criteri di omogeneità previsti per la decretazione d’urgenza, in quanto rientrava tra gli oggetti esplicitamente previsti nella Premessa del decreto-legge.
Disponibile QUI il testo della sentenza.