Con ordinanza del 9 aprile 2021, n. 9413, la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della firma elettronica e dell’idoneità del documento informatico a integrare la forma scritta, ripercorrendo l’evoluzione della disciplina e dando un’inconsueta interpretazione della normativa.
Il caso riguarda la sottoscrizione mediante point & click di un contratto di intermediazione finanziaria che veniva concluso dal cliente il quale, previa autenticazione nella propria area riservata del sito web della banca, premeva sul pulsante di accettazione. I giudici di primo grado contestavano tale modalità di sottoscrizione ai fini dell’integrazione del requisito della forma scritta, sostenendo che fosse necessaria la firma elettronica qualificata o la firma digitale. Il contratto veniva quindi dichiarato nullo per difetto di forma scritta.
La Corte di Cassazione, invece, confermando la pronuncia di secondo grado, ha sostenuto l’idoneità della firma elettronica semplice a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam alla luce della normativa ratione temporis applicabile. La Corte ha infatti richiamato l’art. 10 d.p.r. 445/2000, come novellato dal d.lgs. 10/2002, vigente all’epoca della sottoscrizione, che recitava “il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta” (2° comma). In realtà si discute, sin dalla novella di tale disposizione, della portata e della funzione del vincolo formale ivi prescritto, dibattito dottrinale che tuttavia, per ragioni di sintesi, non è possibile approfondire in questa sede.
Come è noto, oggi vigono regole diverse in tema di validità dei documenti informatici.
La disciplina in materia è dettata dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” che in particolare dedica gli artt. 20 e 21 alla validità e all’efficacia probatoria dei documenti informatici.
A tal proposito, il CAD non prevede più un riconoscimento ex lege dell’idoneità del documento informatico con firma elettronica semplice a soddisfare il requisito della forma scritta, bensì ne rimette la valutazione al libero apprezzamento del giudice. Così recita l’art. 20, comma 1-bis, ult. periodo: “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”.
A differenza della disciplina previgente, dunque, è il giudice a dover decidere, liberamente e sulla base delle concrete circostanze del caso, se un documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice sia idoneo o meno a integrare la forma scritta.
Questa regola, tuttavia, non si applica a tutti i documenti informatici.
La citata disposizione va infatti letta in combinato con il successivo art. 21, comma 2-bis del CAD, secondo il quale gli atti, che per legge devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, devono essere sottoscritti, a pena di nullità, esclusivamente con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale: “le scritture private di cui all’articolo 1350, 1° comma, numeri da 1 a 12 c.c., se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13 c.c. redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo”.
In altre parole, questi atti non sarebbero validi se sottoscritti con firma elettronica semplice.
Gli atti a cui fa riferimento il richiamato art. 1350 c.c. sono atti aventi ad oggetto beni immobili (nn. da 1 a 12) nonché “altri atti specialmente indicati dalla legge” (n. 13). È chiaro come quest’ultima indicazione abbia l’effetto di estendere l’applicazione delle norme qui esaminate a qualsiasi atto, regolato anche al di fuori dell’impianto codicistico, per cui sia prevista la forma scritta ad substantiam. Ad esempio, quindi, i contratti bancari, ove in formato elettronico, dovrebbero essere sottoscritti almeno con firma elettronica avanzata, posto che la forma scritta è espressamente prevista sia dal TUB che dal provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 s.m.i. secondo cui espressamente “i contratti sono redatti in forma scritta. Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge”.
Alla luce di tutto ciò, sorprende quindi l’iter argomentativo della Corte di Cassazione che, testualmente, afferma: “solo per i contratti, in relazione ai quali l’art. 1350 c.c. prevede l’adozione della forma scritta a pena di nullità, si impone l’adozione della firma elettronica qualificata o digitale il che, come bene riflette la Corte d’Appello, vuol dire che ‘solo questa particolare forma integrerà il requisito dello scritto ad substantiam nella specifica casistica del codice civile, non anche al di fuori di questo, come appunto ad esempio nei contratti bancari o di investimento’”.
Se da un lato può condividersi la valutazione di idoneità del documento informatico a soddisfare la forma scritta sulla base della normativa previgente, altrettanto non può dirsi con riferimento all’esclusione dalla sfera di applicazione dell’art. 21, comma 2-bis del CAD dei contratti non esplicitamente citati nella norma codicistica. Come si è detto, infatti, l’art. 1350, n. 13 c.c. deve interpretarsi come rinvio ad altre norme, anche extra-codicistiche, che prevedono la forma scritta ai fini della validità dell’atto: in tutti questi casi, qualora l’atto soggetto al vincolo della forma scritta sia formato elettronicamente, dovrà essere sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, a pena di nullità.