Lo scorso 1 Luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Decreto Anticrisi” (DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78). All’interno del provvedimento il Legislatore ha inserito alcune significative modifiche al dettato del Codice dell’Amministrazione Digitale.
In particolare l’articolo 17, comma 29 dispone:
Dopo l’articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è inserito il seguente:
«Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni).
1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l’indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l’elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.
2. Per la realizzazione e la gestione dell’indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell’indice è affidato al Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).
3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell’indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.».
Ulteriori elementi di novità sono presenti al comma 28 dello stesso articolo, dove è scritto:
28. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
Aggiungi commento