La direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010 innova in materia di fatturazione elettronica, comportando modifiche alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.
In particolare, si segnala che il nuovo art. 233 della direttiva dispone che “ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura”. Fra i modi, la direttiva segnala “i controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi”. Per autenticità dell’origine, si intende la prova dell’identità del fornitore e per integrità, la non modificabilità del contenuto della fattura.
Quindi, non soltanto utilizzo di firma elettronica avanzata o di sistemi EDI, come già previsto nel precedente testo della direttiva, ma anche di ulteriori sistemi che assicurino l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Questi sistemi potranno essere individuati, secondo la direttiva, dal soggetto passivo. Minori vincoli, quindi nell’emissione della fattura, ma anche maggiori responsabilità, dovendo poi il soggetto che non usa la firma elettronica avanzata o i sistemi EDI dimostrare che il sistema utilizzato era adeguato. Resta da vedere come la direttiva verrà attuata nel quadro normativo italiano.
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