Dall’inizio di ottobre circola una bozza di una nuova versione modificata del Codice dell’Amministrazione Digitale, che presentiamo qui in anteprima.
Queste le prime osservazioni.
Cambia il concetto, e non solo la definizione, di “autenticazione informatica”, che diventa “autenticazione del documento informatico”: non è più l’accesso qualificato ad un sistema informatico, bensì si tratta di un documento informatico al quale sono associate alcune informazioni che lo qualificano.
Rimane, peraltro, la definizione di “identificazione informatica”.
Permangono, anche se migliorano, le varie e complesse definizioni concernenti le copie e duplicati (su questo tema avremo modo di tornare).
Sul tema delle copie e della conservazione, sostanzialmente si rinvia alle emanande regole tecniche .
Rimane la “firma elettronica avanzata”. Correttamente, dalla definizione di “firma digitale” è espunto l’elemento temporale, che non costituisce un elemento della firma.
Si riscontra una maggiore enfasi sulla possibilità di procedere allo scambio di dati fra pubbliche amministrazioni.
Viene dato ampio spazio alla sicurezza e alle sanzioni.
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