Fra il Codice per la protezione dei dati personali e il Codice del Consumo prevale quest’ultimo. Il foro di competenza è quello del consumatore.
Questo in estrema sintesi il contenuto dell’ordinanza n. 21814 del 14 ottobre 2009, con cui la Corte di Cassazione ha sancito la preminenza del foro del consumatore su quello di residenza del titolare del trattamento.
In particolare, secondo la Corte di Cassazione, se la tutela contro il trattamento dei dati personali è invocata nell’ambito di un rapporto di consumo, la previsione contenuta nell’art. 33, lett. u) del d.lgs. n. 206 del 2005 prevale sulla disposizione secondo cui per le controversie in materia di protezione dei dati personali il foro competente è quello di residenza del titolare del trattamento (art. 152, comma 2°, del d.lgs. n. 196 del 2003).
Il principio di diritto, enunciato con questa pronuncia, si giustifica considerando la ratio di tutela del consumatore, quale soggetto particolarmente vulnerabile.
Si evidenzia, inoltre, che la pronuncia in commento offre un’interpretazione chiarificatrice del criterio enunciato dall’art. 152, comma 2°, del Codice in materia di protezione dei dati personali. Infatti, secondo la Corte, il criterio di competenza territoriale ivi enunciato deve essere interpretato alla luce della finalità di tutela dell’interessato, cui il Codice si ispira, ragion per cui l’espressione “luogo ove risiede il titolare” non deve essere interpretata necessariamente in modo letterale, ben potendo, al contrario, essere intesa come luogo in cui gli effetti del trattamento si evidenziano.
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