Cambia il concetto, e non solo la definizione, di autenticazione.
L’art. 1, comma 1, lett. b), definisce “l’autenticazione del documento informatico” come la validazione del documento informatico attraverso l’associazione di dati informatici relativi all’autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione.
Si tratta della qualificazione di un documento informatico attraverso l’associazione ad esso di alcune informazioni.
Nella precedente versione del Codice si faceva riferimento all’autenticazione come sistema di accesso qualificato ad un sistema informatico, cioè un sistema di riconoscimento di requisiti che autorizzavano un determinato soggetto ad accedere al sistema.
La definizione di “identificazione informatica” sostituisce la definizione di “autenticazione informatica” precedentemente presente nel Codice. Secondo l’art. 1, comma 1, lett. u-ter, l’identificazione informatica è la validazione dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell’accesso.
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