Analogamente a quanto già disposto per l’Agenzia delle entrate il nuovo CAD si applica con limitazioni anche alla Presidenza del consiglio dei ministri.
è quanto disposto dal d.p.c.m. 9 febbraio 2011 pubblicato nella G.U. del 4.4.2011.
Non si applicano le disposizioni del CAD alle attività ed alle funzioni di competenza della Presidenza del consiglio, direttamente o indirettamente riferite agli atti di alta amministrazione e alla sicurezza nazionale.
Si applicano alla Presidenza del consiglio dei ministri compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze delle singole strutture le norme del CAD sulla valutazione, la quantificazione e il riutilizzo dei risparmi derivanti da digitalizzazione e riorganizzazione; sull’organizzazione degli uffici; sul contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni e infine sulle modalità di fruibilità dei dati.
Saranno successivamente individuate le specifiche modalità di applicazione dell’art. 5-bis del CAD, sulla comunicazione fra imprese e pubblica amministrazione, alla Presidenza del consiglio.
Saranno stabiliti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri modalità e limiti di applicazione delle norme del CAD concernenti la valutazione dei dirigenti.
Anche in questo caso, la deroga si fonda sulla disposizione contenuta nell’art. 2, comma 6 del CAD.
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