In vista delle prossime elezioni comunali e provinciali l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente emanato un apposito provvedimento per ricordare le modalità in base alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente dati personali dei cittadini e in particolare indirizzi mail, numeri telefonici e recapiti di posta.
Il provvedimento, in corso di pubblicazione sulla G.U., conferma le regole già predisposte dal provvedimento generale del 2005.
Partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti, per inviare materiale di propaganda. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo, purché costituiscano forme documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come l’elenco dei cittadini residenti all’estero o gli albi professionali.
Il consenso dell’interessato è invece richiesto per l’utilizzo di particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax e per l’utilizzo di qualunque genere di dati personali raccolti automaticamente su Internet.
I dati degli abbonati, anche se presenti negli elenchi telefonici, possono essere utilizzati solo se l’abbonato ha preventivamente manifestato la sua disponibilità a ricevere tale tipo di telefonate, come nel caso di dati relativi a simpatizzanti o altre persone che già hanno espresso il loro consenso in altre iniziative dello stesso tipo (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).
Non sono invece in alcun modo utilizzabili gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.
Il Garante prescrive inoltre che i cittadini devono essere informati sull’uso che si fa dei loro dati. L’informativa va data al momento del primo contatto o all’atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. “santini”), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell’informativa fino al 30 settembre 2011.
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