Il blog inaugura una rubrica denominata question time, in cui saranno approfondite talune tematiche giuridiche particolarmente “discusse”, nonché le domande di attualità.
“Esistono forme di tutela per il consumatore che stipula inavvertitamente un contratto on line?”
Le disposizioni di rilievo sono gli artt. 20, 22, 24 e 26 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo. In particolare, l’art. 22 sanziona le c.d. “omissioni ingannevoli”, vale a dire quelle pratiche commerciali che tralasciano di fornire informazioni di cui, al contrario, il consumatore medio avrebbe bisogno per prendere una decisione consapevole, inducendolo così ad agire in modo diverso da come avrebbe fatto se l’informazione gli fosse stata resa nota. Si resta nell’ambito di quegli obblighi informativi la cui violazione consente l’annullamento del contratto se si giunge alla conclusione che lo stesso non sarebbe stato concluso se il consumatore fosse stato a conoscenza dell’informazione (dolo omissivo determinante), ovvero al risarcimento del danno, se si accerta che il contratto sarebbe stato comunque concluso, ma a condizioni diverse (dolo omissivo incidente).
Ad esempio, in un caso recente l’Antitrust ha sanzionato con un provvedimento ad hoc, la condotta di una società che, attraverso un sito web, pubblicizzava la fornitura di servizi definiti gratuiti ma rivelatisi in realtà a pagamento, intimandole di rendere chiara la natura di tali servizi. A seguito del provvedimento, la società in questione ha provveduto ad una modifica del sito, ove è attualmente specificato il prezzo richiesto.
Conseguentemente, coloro i quali, incorrendo in una situazione simile, avessero inavvertitamente stipulato un contratto on line, avrebbero, dunque, gli elementi per fare valere l’illegittimità di tale condotta.
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