Il Tar della Basilicata ha accolto le istanze di una class action pubblica volta a imporre alla Regione Basilicata l’adozione della PEC come strumento per la comunicazione con i privati cittadini.
La class action, portata avanti dall’Associazione Agorà Digitale, chiedeva ai giudici l’accertamento del disservizio prodotto dalla mancata pubblicazione dell’indirizzo delle caselle pec della Regione sul sito istituzionale, un’omissione che rendeva impossibile per i cittadini l’utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni con l’ente.
Con sentenza n. 478 i giudici hanno accolto la richiesta dell’associazione avendo verificato che esiste l’obbligo, in capo alla Regione, di presentare all’interno del relativo sito web l’elenco delle caselle di posta elettronica certificata di riferimento. Tale obbligo normativo è contenuto nelle recenti “Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni”.
Secondo il Tar, a causa dell’inerzia nell’adempimento di quest’obbligo i cittadini sono stati vittime di un disservizio che li ha costretti a recarsi fisicamente presso gli uffici della regione per ricevere e inoltrare documenti cartacei. I giudici hanno quindi disposto che la Regione renda disponibile la lista delle caselle PEC istituzionali entro 60 giorni.
La particolarità del proponente del ricorso, rappresentato da Agorà Digitale, ha portato inoltre i giudici del Tar a pronunciarsi sulla legittimità di una richiesta proveniente da un’associazione di cittadini, fornendo alcune indicazioni operative sulla class action pubblica.
I soggetti che possono proporre questo tipo di azioni sono le associazioni dotate di di una sufficiente reppresentatività degli interessi diffusi di una particolare categoria di utenti o consumatori. Mentre caso che il proponente sia una persona fisica è necessario che sia dimostrato in concreto il suo interesse e la sua omogeneità rispetto alla classe che rappresenta.
Aggiungi commento