Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affermato l’obbligo di offuscare i volti dei mendicanti nelle foto a corredo di articoli che parlano di piaghe sociali.
È stato così rinviato a nuovo esame il caso di una una donna rumena che ha accusato di diffamazione un giornale trentino per aver pubblicato una sua foto accompagnata dalla didascalia “una questuante all’opera nel centro storico di trento“. La foto accompagnava un articolo dal titolo “I trentini e il pacchetto sicurezza” in cui erano riportate le opinioni di alcuni cittadini di Trento sull’utilità di istituire ronde cittadine per prevenire e scoraggiare alcuni fenomeni quali la prostituzione, il vandalismo e l’accattonaggio.
La sentenza del Tribunale di Bolzano aveva stabilito che nessuna valenza diffamatoria poteva essere riconosciuta nel semplice accostamento tra il testo e una fotografia neutra, che serviva solo a richiamare l’attenzione sul tema dell’articolo.
La Cassazione ha tuttavia ritenuto tale motivazione non priva di vizi logici. Infatti, dal momento che la coscienza comune pone i mendicanti in uno dei gradini più bassi della scala sociale, è naturale che chi si trova costretto dalle necessità della vita a chiedere l’elemosina si senta mortificato e umiliato nell’essere additato come mendicante.
Inoltre la Corte ha evidenziato che in un passo dell’articolo incriminato veniva precisata la correlazione tra l’accattonaggio del centro di Trento e un’organizzazione malavitosa le cui fila erano tenute fuori provincia. Il giudizio negativo del giornalista sul fenomeno risultava quindi evidente e per tale ragione la fotografia non poteva considerarsi neutra dal momento che, secondo la Corte, il lettore era portato ad identificare la persona ritratta con uno dei problemi da eliminare per garantire una pacifica vita cittadina.
I giudici della Cassazione hanno voluto inoltre ricordare che quando per esigenze di cronaca si mostrano immagini di persone coinvolte in fenomeni sui quali grava un pesante giudizio negativo , al fine di evitare che si crei un collegamento tra il fenomeno ed una specifica persona fisica è pratica comune e corretta offuscare l’immagine.
Il caso è stato quindi rinviato per un nuovo esame al Tribunale di Bolzano.
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