Un libero professionista può utilizzare programmi non originali perché la sua attività di prestazione d’opera intellettuale non rientra nell’ambito dell’esercizio dell’attività d’impresa.
Con questa motivazione il Tribunale di Bologna ha assolto un architetto accusato di violazione del diritto d’autore per l’utilizzo nella sua attività lavorativa di 9 programmi duplicati abusivamente tra cui Autodesk Autocad, Microsoft Office e alcuni software di Adobe, per un valore complessivo è di 17.835 euro Iva esclusa.
L’architetto era finito davanti al giudice in seguito ad un controllo effettuato dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza nel suo studio professionale. L’accusa riguardava la violazione dell’articolo 171 bis della legge 633/1941 che punisce “chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae“.
Il giudice Alberto Ziroldi ha assolto l’architetto sostenendo che il fatto non sussiste dal momento che l’attività svolta dall’architetto è incontrovertibilmente annoverabile fra le prestazioni d’opera intellettuale e in quanto tale differisce dall’esercizio dell’attività d’impresa nell’ambito del quale si applica l’art.171 bis della legge 633/1941.
Secondo alcuni commentatori il principio espresso in questa sentenza sembra applicabile anche all’uso puramente privato di programmi piratati.
[…] non usa software piratato, anche se ho trovato un articolo in cui si segnalava che il Tribunale di Bologna ha assolto dall’accusa di violazione del diritto d’autore un architetto che deteneva programmi […]