L’iter di conversione in legge del cosiddetto Decreto Semplificazioni (decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5) si è concluso il 4 aprile alla Camera dei Deputati, passando con 394 voti favorevoli, 49 contrari e 21 astenuti.
Per quanto riguarda le “semplificazioni” per le aziende, con l’abrogazione del comma 1°, lett. g) e del comma 1° bis dell’art.34 il decreto sopprime l’obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS).
Sebbene, come già sottolineato su questo blog, la soppressione dell’obbligo rappresenti un alleggerimento degli adempimenti per i soggetti che trattano dati personali, gli obblighi in materia di sicurezza rimangono fermi e così le responsabilità penale, amministrativa e civile conseguenti alla mancata adozione di misure di sicurezza.
Ricordiamo che la predisposizione del DPS può comunque rappresentare uno strumento che, sebbene non più strettamente obbligatorio, potrebbe costituire prova utile in sede civile di fronte ad eventuali contestazioni di danni per violazione della normativa a tutela dei dati personali.
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