L’art. 47-quinquies, inserito dalla legge di conversione del d.l. semplificazioni, ribadendo un principio già più volte affermato dal legislatore italiano, modifica l’art. 63 del Codice dell’amministrazione digitale e dispone che a partire dal 1° gennaio 2014 le amministrazioni pubbliche (individuate dall’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) devono utilizzare esclusivamente i canali telematici per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.
A partire dalla stessa data le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente i servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dalle stesse resi.
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