Un blog non è comparabile a un periodico giornalistico e pertanto non è soggetto alle sanzioni previste per la mancata registrazione della testata al Tribunale competente.
Sulla base di questo assunto una recente decisione della Corte di Cassazione ha annullato le sentenze di primo e secondo grado che vedevano il blogger Carlo Ruta colpevole del reato di stampa clandestina secondo l’art.16 della legge 8 febbraio 1948, conosciuta come “legge sulla stampa”.
La vicenda giudiziaria era iniziata nel 2008 quando Carlo Ruta, saggista, giornalista e autore del blog “Accade in Sicilia”, era stato condannato dal tribunale di Modica per il reato di diffamazione a mezzo stampa e stampa clandestina, pronuncia confermata poi nel 2011 dalla corte d’appello di Catania.
L’accusa proveniva dal procuratore della Repubblica di Ragusa Agostino Fera che si era sentito diffamato da alcuni contenuti del blog, che offriva un approfondimento su fenomeni a carattere mafioso presenti sul territorio siciliano.
Il tribunale di Modica aveva ritenuto in primo grado che il blog fosse equiparabile ad una vera e propria testata giornalistica, e che, pertanto, dovesse essere registrato presso il tribunale competente, secondo quanto prescritto dall’art. 5 della già citata legge sulla stampa.
La difesa aveva tentato invano di far notare come il blog non fosse altro che uno strumento di documentazione, neanche aggiornato regolarmente e quindi non paragonabile ad un giornale vero e proprio.
Nonostante le vive proteste che la condanna di primo grado aveva suscitato fra storici, blogger e attivisti della rete, la corte d’appello di Catania aveva confermato la decisione precedente e il blogger era stato nuovamente condannato.
L’esito del ricorso in Cassazione, intrapreso da Ruta nonostante l’ormai prossima prescrizione del reato, era quindi atteso con apprensione dai difensori dei diritti dei cittadini in rete. La conferma delle precedenti sentenze avrebbe infatti rappresentato l’introduzione di un anacronistico obbligo di legge per tutte le migliaia di blog italiani, un appesantimento burocratico che realisticamente avrebbe portato molti siti alla chiusura.
La decisione della III Sezione della Corte di Cassazione presieduta da Saverio Felice Mannino è stata quindi accolta con sollievo da molti commentatori del diritto in rete che hanno colto l’occasione per invocare un intervento normativo chiarificatorio che impedisca il ripetersi di simili vicende giudiziarie.
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