Il decreto “crescita 2.0” (d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012) entrato in vigore lo scorso 20 ottobre è, come è noto, dedicato ai processi di dematerializzazione. Dalla posta elettronica certificata, al fascicolo dello studente, al fascicolo sanitario elettronico, molte sono le norme del nuovo decreto sul digitale.
A ben vedere, non tutte le norme contenute nel decreto presentano delle vere e proprie innovazioni, molte si limitano soltanto a confermare quanto già disposto da precedenti disposizioni, precisando e affinandone alcuni aspetti.
Una novità su cui occorre richiamare l’attenzione è inerente al fascicolo sanitario elettronico (art.12), inteso come insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riferibili all’assistito, del quale vengono ampliate le finalità.
Non più soltanto finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ma anche finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico; nonché di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.
Si precisa, inoltre, che il FSE è alimentato in maniera continuativa, non solo dai soggetti che prendono in cura l’assistito nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, ma anche, su richiesta, con i dati medici in possesso del paziente.
L’articolo rinvia ad un successivo decreto, che dovrà essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ed il cui compito sarà quello di specificare i contenuti del FSE, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti diversi, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell’assistito che non consenta l’identificazione diretta dell’interessato, i criteri per l’interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività.
Inoltre, sempre rilevante in ambito sanitario la norma secondo cui la conservazione delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale.
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