Come è noto, il recente decreto crescita 2.0 (d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012) ha introdotto alcune innovazioni che riguardano la svolta “al digitale” dei rapporti tra privati cittadini, aziende e pubblica amministrazione.
L‘art. 4 del decreto dedicato al “domicilio digitale del cittadino”, prevede che ogni cittadino possa indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), quale suo domicilio digitale. L’articolo dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui sia prevista una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dichiarato.
Ricordiamo che la modalità dell’utilizzo della posta elettronica certificata nelle comunicazioni con la pubblica amministrazione era già prevista dalla precedente normativa. Questa nuova disposizione specifica che la casella di posta elettronica certificata è eletta a domicilio digitale e che il domicilio digitale sarà conservato presso l’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), che garantirà la disponibilità, in tempo reale, anche dei dati relativi alle generalità e all’indirizzo anagrafico delle persone fisiche.
L’istituzione del domicilio digitale comporta ovviamente l’obbligo per il cittadino di consultare la casella PEC.
La PEC è anche oggetto dell’art.5 del decreto, che dispone che l’obbligo di adozione della posta elettronica certificata sia esteso anche alle imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, le quali devono depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013.
L’obbligo, già previsto per società e professionisti, comporta anche la previsione dell’istituzione di un indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC basato sugli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali.
L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, così come ai professionisti e alle imprese in esso presenti.
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