Documento informatico con firma elettronica avanzata: soddisfa il requisito della forma scritta e per il disconoscimento salta il riferimento al dispositivo di firma. Novità importantissime nel d.l. sviluppo bis, appena convertito, per banche, assicurazioni, sanità, e-commerce.
Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, noto anche come decreto sviluppo bis o crescita bis, convertito in legge il 13 dicembre, reca due disposizioni fondamentali sulla firma elettronica avanzata, che accolgono la tesi interpretativa sostenuta da Giusella Finocchiaro e più volte presentata, da ultimo al Convegno Optime del 15 novembre e all’Osservatorio sulla dematerializzazione e sulla fatturazione elettronica del Politecnico di Milano il 29 novembre.
All’art. 9 del d.l. sono stati introdotti due importanti emendamenti all’art. 21 del Codice dell’amministrazione digitale.
Queste le modifiche al CAD introdotte dal d.l. convertito:
«0a) all’articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole ”dispositivo di firma” sono inserite le seguenti: ”elettronica qualificata o digitale”;
0b) all’articolo 21, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Gli atti di cui all’articolo 1350, primo comma, numero 13, del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale”».
Due, quindi, le importanti novità.
1) Il disconoscimento del documento informatico con firma elettronica avanzata non è basato sulla prova del mancato utilizzo del dispositivo di firma, essendo, invece, quel disconoscimento limitato alla firma elettronica qualificata o digitale le quali necessariamente si basano sul dispositivo di firma. Occorrerà, caso per caso, a seconda della tipologia di firma elettronica avanzata, individuare nuove forme di disconoscimento. Per la firma c.d. “grafometrica”, ossia la sottoscrizione autografa apposta su tablet informatico, il disconoscimento cui riferirsi naturalmente è quello già normato dal codice di procedura civile.
2) Non può più esservi alcun dubbio interpretativo sull’idoneità del documento con firma elettronica avanzata a integrare il requisito della forma scritta di cui all’art. 1350 c.c., in tutti i casi in cui questo requisito sia richiesto dalla legge. Quindi per tutti gli atti e i contratti che richiedano la firma scritta ad substantiam: ad esempio, contratti bancari, consenso privacy per i dati sensibili, e a maggior ragione, contratti assicurativi e e-commerce.
Il testo del decreto è disponibile nel sito della Camera dei deputati.
Accolgo con favore queste modifiche del CAD.
In particolare, destava in me stupore la presenza del “dispotivo di firma”, in netto constrasto empirico sulla tradizionalissima penna in uso in alcune forme di firma elettronica e di firma elettronica avanzata. Quando si parla di “sottoscrizione autografa” e’ palesemente implicito l’uso della biro/penna nel mondo analogico.
Nel mondo digitale sappiamo da tempo che esistono anche forme di firma elettronica qualificata e di firma digitale che necessitano di un dispositivo.
Ma esse sono legate indissolubilmente alle definizioni tecniche inserite nella legge.
Ora, la presenza di ALTRE tecnologie digitali, tablet e penna, NON configurano un dispositivo di firma come inteso nel CAD originale. Essi non sono altro che “il quaderno” e la biro, o il “documento” e la biro. Sarà un algoritmo (libero) e sicuro, a garantire che il “quaderno” o il “documento” sia integro, immodificabile, sicuro. e di qualità.
Ora tutto e’ piu’ coerente, dal punto di vista della legge che regola i processi digitali.
Lascia invece tristemente sconcertati un GRAVE ritardo. Quello della pubblicazione del regolamento tecnico sulle firme elettroniche richiesto dal CAD stesso.
La trasparenza, necessaria !, della PA ci dice che e’ disbonibile in forma definitiva dal 14 Maggio 2012. Mentre scrivo sono passati 7 mesi.
Davvero non c’era tempo per una sua pubblicazione in tempi rapidi ?
La domanda e’ retorica. L’indignazione e’ alta.
Salve,
vorrei un chiarimento preciso sul tema delle firme biometriche grafometriche: esse sono di fatto firme elettroniche avanzate o, complice la mancanza di decreti attuativi a cui poter fare riferimento, sono riconosciute solo come firme elettroniche? Faccio notare che vi sono molte aziende che si stanno muovendo (o si sono già mosse) sul terreno delle firme grafometriche ottenute mediante dispositivi quali tablet; alcune di queste società asseriscono di aver sviluppato soluzioni di FEA (Firma Elettronica Avanzata) in quanto dotate di specifiche certificazioni ISO. Stando alle attuali disposizioni di legge, sarà quindi possibile valutare caso per caso e verificare che la soluzione di firma grafometrica sviluppata soddisfa il requisito di sicurezza ulteriore che si richiede alle firme avanzate?
Attendo Vostra risposta, grazie.
[…] Il blog Diritto & Internet ha dedicato diversi post alle novità contenute nel decreto, tra cui segnaliamo il recente post di Giusella Finocchiaro sulle disposizioni fondamentali sulla firma elettronica avanzata centenute nelle ultime modificazioni. […]
Gentile Alessandro Avila,
come abbiamo avuto modo di precisare, le regole tecniche sono necessarie per integrare la definizione di f.e.a., ai sensi dell’art. 21 del CAD.
Rimaniamo dunque in attesa della relativa pubblicazione.