Diritto & Internet

Senza ritardo la risposta all’istanza di accesso ai dati personali formulata dall’interessato

Con la decisione n. 18555 del 2 agosto 2013, la Suprema Corte conferma il principio per cui la richiesta di accesso ai propri dati personali, di cui all’art. 8 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve essere soddisfatta senza ritardo da parte del soggetto destinatario e titolare del trattamento.

A tale fine, afferma la Corte, “costituisce un congruo spatium deliberandi il termine di quindici giorni previsto dall’art. 146 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con riguardo all’interpello preventivo da parte del Garante”.

Sulla scia della precedente decisione n. 349 del 9 gennaio 2013, la Suprema Corte precisa che, in caso di esercizio del diritto di accesso ai propri dati personali da parte dell’interessato, il titolare del trattamento, o se nominato il responsabile del trattamento, non possono limitarsi a fornire una mera conferma dell’esistenza dei dati, ma devono estrarli dai documenti in loro possesso, ponendoli a disposizione dell’interessato, così da garantire l’effettività del suo diritto all’autodeterminazione informativa. Si legge nella motivazione: “lo scopo della norma invocata (…) è quello di garantire, a tutela della dignità e riservatezza del soggetto interessato, la verifica dell’avvenuto inserimento, della permanenza, ovvero della rimozione di dati e ciò indipendentemente dalla circostanza che tali eventi fossero già stati portati per altra via a conoscenza dell’interessato; verifica attuata mediante l’accesso ai dati raccolti sulla propria persona in ogni e qualsiasi momento della propria vita relazionale”.

Annarita Ricci

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