Il 1° marzo 2014 è entrato in vigore il d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, “Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”.
Il Regolamento disciplina la formazione, la trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito degli atti e dei provvedimenti del processo tributario in modalità digitale. La digitalizzazione è garantita attraverso l’uso della firma elettronica qualificata, della firma digitale e della posta elettronica certificata. Non c’è spazio nel Regolamento per la firma elettronica avanzata.
Il ricorso alle modalità digitali non è oggetto di un obbligo. Le parti, infatti, possono decidere di utilizzare le tradizionali modalità cartacee; tuttavia, se la parte ha utilizzato in primo grado le modalità telematiche, è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado di giudizio, nonché per l’appello.
Tra le disposizioni di maggior rilievo contenute nel Regolamento, si evidenziano l’art. 4 sulla procura alle liti, il cui co. 1° stabilisce che la procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all’atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti utilizzando la p.e.c. e l’art. 8, il cui co. 1° stabilisce che “qualunque comunicazione o notificazione di documenti informatici tramite p.e.c. si considera effettuata, ai fini di decorrenza dei termini processuali per il mittente, al momento dell’invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione è resa disponibile nella casella p.e.c.”.
Dovranno essere adottati ulteriori decreti per individuare le regole tecniche ed operative per il funzionamento del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) di cui all’art. 3 del d.m. 163/2013. Il S.I.Gi.T. dovrà, fra l’altro, assicurare:
– l’individuazione della Commissione tributaria adita;
– l’individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;
– la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente;
– la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente;
– la formazione del fascicolo informatico.
Sebbene in attesa degli ulteriori decreti, evidentemente il d.m. 163/2013 rappresenta un importante passo in avanti verso la digitalizzazione dei servizi di giustizia.
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