Il gruppo di lavoro Articolo 29 ha pubblicato le linee guida utili ad orientare le decisioni dei Garanti privacy europei nei casi di reclami relativi al diritto all’oblio.
La sentenza della Corte di Giustizia europea del 13 maggio 2014, che ha stabilito che Google deve cancellare dai suoi risultati le informazioni “inadeguate, non pertinenti o non più pertinenti” relative ad un privato cittadino qualora questi lo richieda, può a buon diritto essere considerata una decisione storica nel panorama della legge di Internet europea.
Il 26 novembre 2014, i Garanti Europei per la protezione dei dati personali riuniti nell’Article 29 Working Party hanno adottato un documento che, sulla base della decisione della Corte di Giustizia, contiene un’univoca interpretazione della sentenza e una serie di criteri comuni che serviranno ad orientare l’attività dei singoli Garanti nazionali in materia di diritto all’oblio.
Prima di tutto, nelle linee guida si richiama l’interpretazione contenuta nella decisione della Corte di Giustizia che conferma l’applicabilità della Direttiva Europea sulla privacy 95/46/CE ai motori di ricerca se il trattamento dei dati personali è da loro compiuto attraverso un’azienda subsidiaria residente in uno stato membro istituito al fine di promuovere e vendere spazi pubblicitari nello stato in cui risiede.
I Garanti hanno inoltre sottolineato che la decisione della Corte d Giustizia sancisce espressamente che il diritto alla rimozione dei dati è relativo alle ricerche compiute attraverso il nome proprio di un privato cittadino e che la rimozione dei contenuti riguarda solo i risultati del motore di ricerca e non le informazioni originali che risiedono sui siti web. In questo senso, l’informazione potrà essere comunque accessibile attraverso ricerche effettuate con altri termini o dalla fonte originale.
Nelle linee guida viene inoltre esplicitato che la de-indicizzazione deve avvenire in modo da garantire l’effettiva e completa protezione della privacy dell’interessato e che a tal fine non sarà sufficiente delimitare la rimozione ai risultati dei motori di ricerca con domini europei ma sarà necessario filtrare tutti i domini internazionali, compreso “.com”.
Il documento specifica che i mtori di ricerca non sono tenuti a comunicare al webmaster delle pagine de-indicizzate l’esclusione dai risultati collegati al nome di un cittadino.
Le linee guida specificano anche una lista di criteri comuni che le Authority nazionali potranno utilizzare nei casi in cui i motori di ricerca si rifiutino di esaudire le richieste di rimozione provenienti dai cittadini. I criteri saranno tuttavia da appplicare dopo aver esaminato i singoli casi e in concordanza con le leggi nazionali rilevanti.
Infatti, si specifica nel documento, non esiste un singolo criterio di per sé determinante: ognuno di essi deve essere interpretato alla luce del principio stabilito dalla Corte di Giustizia ed in particolare tutelando “l’interesse del pubblico ad avere accesso all’informazione”.
LE linee guida sono consultabili QUI.
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