Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 che definisce le caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché i tempi e le modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.
Il sistema SPID (istituito ai sensi dell’art. 64 del CAD, modificato dall’art. 17-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) consente agli utenti di avvalersi di gestori dell’identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi l’immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano.
Uno strumento fondamentale: il riconoscimento dell’identità digitale di cittadini e imprese è considerato il primo passo necessario per l’intero impianto di e-governance del Paese.
Il sistema è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso per conto delle pubbliche amministrazioni,
Con l’istituzione del sistema SPID, le pubbliche amministrazioni dovrebbero poter consentire agli utenti l’accesso in rete ai propri servizi mediante la carta d’identità elettronica, la carta nazionale dei servizi o mediante strumenti gestiti dal sistema stesso.
Il decreto stabilisce gli attributi, le modalità di rilascio e di gestione delle identità digitali, i livelli di sicurezza, le sanzioni per usi illeciti, gli accreditamenti e gli obblighi dei gestori di identità digitali e le adesioni e gli obblighi dei fornitori di servizi, sia pubblici che privati.
A questo punto, perché entri in funzione il sistema SPID è necessario che, dopo aver consultato l’Autorità Garante per la Protezione dei dati, l’Agenzia per l’Italia digitale definisca le regole tecniche e le modalità attuative e che pubblichi il regolamento relativo alle modalità di accreditamento dei soggetti SPID e quello relativo alle procedure necessarie a consentire ai gestori dell’identità digitale, tramite l’utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell’identità digitale.
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