Il 12 maggio 2016 l’Avvocato generale Campos Sànchez-Bordona ha presentato le sue conclusioni in merito ad una questione pregiudiziale sollevata, dinanzi alla Corte di giustizia europea, dalla Corte federale di giustizia tedesca (Bundesgerichtshof) riguardante, in particolar modo, la qualificazione degli indirizzi IP dinamici come dati personali ai sensi dell’art. 2, lett. a) della direttiva 95/46/CE, attualmente ancora normativa europea di riferimento in materia di trattamento dei dati personali.
Per ragioni di chiarezza, si precisa che un indirizzo IP (indirizzo di protocollo Internet) è una sequenze di numeri binari che, assegnata da un fornitore di accesso alla rete a un determinato dispositivo (es. computer), ne permette l’univoca identificazione e ne consente l’accesso alla rete di comunicazioni elettroniche. Si parla di “indirizzo IP dinamico” quando il fornitore di accesso alla rete assegna al dispositivo del cliente un indirizzo IP temporaneo per ciascun collegamento a Internet, modificandolo in occasione di successivi accessi alla Rete.
La controversia (causa C-582/2014) è nata dalla proposizione da parte del sig. Breyer di un’azione inibitoria contro la Repubblica federale di Germania a causa della memorizzazione, da parte dei siti istituzionali da questa gestiti, degli indirizzi IP associati al sistema host del sig. Beyer ogni volta che questi vi effettuava un accesso. A seguito del ricorso per Cassazione, la Corte federale di giustizia tedesca ha sollevato, tra le altre, una questione pregiudiziale in cui chiedeva se un indirizzo IP memorizzato da un fornitore di servizi in relazione ad un accesso al suo sito Internet costituisse per quest’ultimo un dato personale già nel momento in cui un terzo (nel caso di specie un fornitore di accesso alla rete) disponesse delle informazioni aggiuntive necessarie ai fini dell’identificazione della persona interessata.
In attesa della sentenza del giudice europeo, sembra interessante esaminare le conclusioni raggiunte dall’Avvocato generale. Prima di affrontare il merito della questione, l’Avvocato generale ne delimita l’ambito di analisi precisando che oggetto della questione sono esclusivamente gli “indirizzi IP dinamici”, non rientrando nell’analisi anche gli “indirizzi IP fissi o statici”, e che la valutazione che un indirizzo IP sia un dato personale deve inquadrarsi nelle specifiche circostanze della controversia (cioè quando soggetto conservatore è un fornitore di pagine web e soggetto terzo, che dispone di informazioni aggiuntive, è un fornitore di accesso alla rete). L’Avvocato generale entra poi nel cuore della questione. Innanzitutto viene chiarito che un indirizzo IP dinamico (che fornisce la data e l’ora di un collegamento) se associato ad altre informazioni consente indubbiamente l’identificazione indiretta del titolare del dispositivo utilizzato per l’accesso alla pagina web e debba quindi considerarsi un dato personale. Tali informazioni “aggiuntive” possono essere in possesso del medesimo soggetto che conosce l’indirizzo IP o possono essere in possesso di un terzo (nel caso di specie un fornitore di accesso alla rete). In secondo luogo l’Avvocato generale precisa che, per considerare un indirizzo IP quale dato personale, non è sufficiente la mera possibilità, in abstracto, di conoscere le informazioni aggiuntive in possesso di un soggetto terzo, ma è necessario che il fornitore di servizi possa “ragionevolmente” rivolgersi a quest’ultimo al fine di ottenere tali informazioni. Non sarà da considerarsi ragionevole il contatto che sia di fatto molto costoso in termini umani ed economici o praticamente irrealizzabile o vietato dalla legge. Nella fattispecie, essendo il terzo a cui si fa riferimento un fornitore di accesso alla rete, la possibilità del fornitore di servizi Internet di contattarlo e ottenere da lui la trasmissione delle informazioni aggiuntive risulta essere perfettamente “ragionevole”. L’Avvocato generale conclude quindi che, nello specifico caso così come inquadrato, l’indirizzo IP dinamico deve essere qualificato, ai fini dell’attività esercitata dal fornitore di servizi Internet, come dato personale.
Seguiranno aggiornamenti sull’esito della controversia.
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Dott. Maria Chiara Meneghetti
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