Il 6 aprile 2016, la Corte di Cassazione francese ha per la prima volta emesso una decisione avente ad oggetto la validità di una firma elettronica.
Nel caso in esame (si tratta della sentenza n. 15-10.732), il ricorrente negava di aver firmato il contratto di assicurazione online sulla base del quale era stato condannato dal Tribunale di Montpellier al pagamento di una somma di denaro in favore della compagnia assicuratrice.
La Cassazione francese ha respinto tuttavia il ricorso, ritenendo che il giudice di merito avesse correttamente giustificato la propria decisione stabilendo la validità della firma elettronica. La Suprema Corte francese ha dunque chiarito quali siano le condizioni che il giudice di merito è tenuto a verificare per affermare la validità della firma elettronica, ossia quelle stabilite agli artt. 1316-1 e 1316-4, 2° comma, 1° periodo del Codice civile francese. Secondo l’art. 1316-4, 2° comma, 1° periodo del Codice civile francese, la firma (cosiddetta “semplice”) è idonea a manifestare il consenso delle parti alle obbligazioni che derivano dall’atto firmato quando consiste nell’utilizzo di una procedura di identificazione affidabile, che garantisca il collegamento tra la firma e l’atto a cui questa è collegata. Quanto all’ammissibilità in giudizio e al valore giuridico di un atto firmato con firma elettronica, l’art. 1316-1 del Codice civile francese prevede l’equivalenza al documento cartaceo se può essere identificata la persona che ha formato il documento elettronico e se questo è stato creato e conservato in condizioni che ne garantiscano l’integrità.
Nel caso di specie, il Tribunale ha riscontrato tutte le citate condizioni. Infatti, era stata utilizzata una procedura affidabile per firmare, che assicurava il collegamento tra la firma e l’atto a cui questa si riferiva. La domanda di adesione, prodotta come prova in giudizio, conteneva l’indicazione dell’avvenuta consegna del documento, permettendo l’identificazione precisa dei firmatari. Infine, il Tribunale aveva verificato che la domanda di adesione al contratto fosse stata conservata in modo da garantire la sua integrità. La Corte di Cassazione francese ha dunque affermato che il Tribunale di merito ha correttamente giustificato la sua decisione circa la validità della firma elettronica e, ritenendola imputabile al ricorrente, ha respinto il ricorso.
Il testo completo della decisione è disponibile QUI.
Giusella Finocchiaro
Matilde Ratti
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