Il deposito telematico degli atti dei processi civili è lecito solo per tribunali e corti d’appello, giudice di pace e Corte di Cassazione dovranno aspettare un nuovo decreto.
Con una nota inviata il 17 giugno 2016 al Presidente del Consiglio Nazionale Forense la Corte Suprema ha chiarito che non è ancora possibile depositare per via telematica gli atti del processo in quanto manca il decreto del ministero della Giustizia prescritto dall’articolo 6, comma 12-bis del Dl 179/2012, convertito nella legge 221 del 2012, che avrebbe dovuto delineare la funzionalità dei servizi di comunicazione degli uffici giudiziari diversi dai tribunali. Non è dunque ancora ammesso il deposito telematico di ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 del codice di procedura civile, memorie di costituzione di difensore, atti di costituzione a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 cpc.
È comunque possibile depositare tramite strumenti telematici le istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo, come per esempio le istanze di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle sezioni unite. La copia cartacea di queste istanze deve essere creata dalla cancelleria, per poi essere sottoposta al presidente titolare e inserita nel fascicolo.
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