Pubblicate le linee guida dei Garanti privacy europei relative all’attuazione del nuovo Regolamento privacy. Le linee guida riguardano, in particolare, il “responsabile per la protezione dei dati” (Data Protection Officer – DPO), il diritto alla portabilità dei dati, e la ”autorità capofila” che fungerà da “sportello unico” per i trattamenti transnazionali.
Il 13 dicembre 2016 il Gruppo dei Garanti Ue riuniti nell’Article 29 Working Party ha approvato tre documenti con indicazioni e raccomandazioni sulle novità del Regolamento 2016/679 sulla protezione dei dati, che dovrà essere applicato dagli Stati membri a partire dal maggio 2018.
Per quanto riguarda il Data Protection officer, la cui designazione sarà obbligatoria per tutti i soggetti pubblici e per alcuni soggetti privati sulla base di criteri chiariti nel documento, vengono specificati i requisiti soggettivi e oggettivi di questa figura, tra cui le competenze professionali e le garanzie di indipendenza e inamovibilità di cui il DPO deve godere nello svolgimento delle proprie attività di indirizzo e controllo all’interno dell’organizzazione del titolare.
Per quanto riguarda il diritto alla portabilità, si evidenzia il suo valore di strumento per l’effettiva libertà di scelta dell’utente, che potrà decidere di trasferire altrove i dati personali forniti direttamente al titolare del trattamento (social network, fornitore di posta elettronica etc.) oppure generati dall’utente stesso navigando in rete. Il documento esamina anche gli aspetti tecnici legati soprattutto ai requisiti di interoperabilità fra i sistemi informatici e alla necessità di sviluppare applicazioni che facilitino l’esercizio del diritto.
Infine, le linee guida hanno chiarito le caratteristiche di un elemento importante del nuovo quadro normativo, che aiuterà i titolari o responsabili del trattamento a individuare correttamente l’Autorità competente nei casi in cui il titolare o il responsabile trattino dati personali in più stabilimenti nell’Ue o offrano prodotti o servizi in più Paesi Ue anche a partire da un solo stabilimento. Per evitare controversie e garantire un’attuazione efficace del Regolamento i Garanti Ue hanno chiarito i criteri per la individuazione della “Autorità capofila” che deve fungere da “sportello unico” per i trattamenti transnazionali.
Su ciascuno di questi documenti, disponibili per ora solo in lingua inglese cliccando QUI, il Garante predisporrà delle apposite schede di approfondimento volte a far meglio comprendere e utilizzare i nuovi strumenti introdotti dal Regolamento.
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