Il Garante privacy che ha vietato a una società l’uso delle utenze telefoniche reperite on line a fini promozionali in base al mancato consenso degli interessati.
Il fatto che alcuni numeri di telefono presenti in Internet siano liberamente accessibili a chiunque non significa che possano essere legittimamente usati per finalità che, come il marketing, sono diverse da quelle per cui sono stati pubblicati. Con questa motivazione il Garante ha vietato l’uso dei numeri di telefono raccolti da una società che per acquisire nuovi clienti e promuovere i propri prodotti contattava telefonicamente utenze di liberi professionisti e imprese individuali presenti nell’area “contatti” dei siti. Un trattamento non in linea con la disciplina di protezione dei dati personali perché effettuato senza aver prima acquisito il consenso informato dei destinatari e in violazione del principio di finalità.
Tra i clienti che non hanno potuto manifestare il libero e specifico consenso per l’invio di comunicazioni automatizzate promozionali, oltre a imprese individuali e liberi professionisti, vi erano anche numerose persone giuridiche, che in base all’art. 130 del Codice, continuano ad essere tutelate riguardo alle comunicazioni promozionali automatizzate (e-mail, telefonate, sms).
L’Autorità si è riservata di valutare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice per le violazioni rilevate.
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