Quotidiano Nazionale, testata che riunisce Il Resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione, il 22 maggio 2017 ha pubblicato un’analisi di Giusella Finocchiaro sulle implicazioni giuridiche correlate al fenomeno Blue Whale.
Le recenti notizie di suicidi di adolescenti indotti via Internet con il gioco Blue Whale sollevano ancora una volta il problema della responsabilità giuridica.
Chi è il responsabile? In questo caso, anche penalmente? Certamente chi è l’autore del reato, ma questi è spesso anonimo e difficilmente individuabile. Oltre a questo, anche il social network che ha diffuso la comunicazione? A differenza dell’autore del reato, infatti, i social network, così come i gestori del sito e di blog, sono più facilmente individuabili. Il tema della responsabilità del provider fu affrontato già alla fine degli anni ’90, quando l’Unione Europea ha elaborato la direttiva sul commercio elettronico, poi approvata nel 2000. In quella direttiva fu affermato il principio in base al quale il provider non ha obbligo di controllo e sorveglianza preventivi. Allora come oggi gli elementi a favore della responsabilità del provider (ovviamente ulteriore, rispetto a quella dell’autore dell’illecito) erano: individuabilità e solvibilità del soggetto, possibilità per questi di effettuare un controllo. Dall’altro lato, gli argomenti contro erano: la difficoltà tecnica di effettuare un controllo preventivo , il condizionamento esercitato dal controllo preventivo (ad esempio sull’espressione di un’opinione libera) , il costo dell’attività di controllo.
Mentre è evidente che il provider o il social network siano nella migliore posizione per effettuare un controllo preventivo, meno evidenti sono i costi del controllo, sia sotto un profilo economico che sotto un profilo sociale. Il controllo, infatti, richiede risorse economiche e tecnologiche, mentre se esercitato da un soggetto economico quale il provider potrebbe portare ad una forma di censura privata. Si giunse quindi all’affermazione dell’assenza dell’obbligo di sorveglianza e controllo preventivi. In giurisprudenza si è affermata, talvolta, la responsabilità del gestore del sito o del provider per mancata collaborazione con l’autorità giudiziaria o per mancata rimozione del contenuto lesivo, quando richiesto. In tali casi il gestore o il provider potrebbero, secondo le circostanze, essere ritenuti concorrenti nell’illecito.
In altri casi i giudici hanno cercato di costruire una responsabilità per altra via: per esempio, attraverso la legge sulla protezione dei dati personali o attraverso la legge sul diritto d’autore. Così per esempio el caso di Google- Vividown. Secondo la recente legge sul cyberbullismo i gestori di piattaforme virtuali come i social network e, in generale, tutti i fornitori di contenuti du Internet possono essere destinatari di richieste di oscuramento o rimozione di contenuti lesivi.Oggi dunque il social network non è responsabile, salvo letture molto recenti della giurisprudenza come nel caso Cantone, che hanno portato il Tribunale di Napoli (3 novembre 2016) a stabilire la responsabilità del provider che ha l’obbligo di rimuovere i contenuti (nello specifico link a siti di terze parti pubblicati da utenti del social network) semplicemente su richiesta di un utente e senza attendere l’ordine di un’autorità giudiziaria.
Questo modello è attualmente in discussione e alcuni richiedono di configurare la responsabilità del provider e di eliminare l’anonimato.
Il problema è, come sempre, chi debba dettare le regole, e anche il legislatore europeo ha un campo di azione limitato. Come per il fenomeno delle fake news, i grandi operatori propongono un sistema di autoregolamentazione. Ma ovviamente, mai come in questo caso, trattandosi di un fenomeno in corso di stabilizzazione, dettare le regole significa esercitare il potere.
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