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Entra in vigore il Ddl concorrenza, importanti novità per avvocati e notai

Il 29 agosto entra in vigore il cosiddetto “ddl Concorrenza” la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”,  pubblicata in G.U. il 14 agosto 2017. Molte le novità contenute nel provvedimento, composto da 1 articolo e 192 commi, tra cui importanti novità per gli studi legali e notarli.

La nuova legge prevede che la professione forense possa essere esercitata anche in forma societaria, consentita non solo a società di persone, bensì anche a società di capitali oppure cooperative iscritte in apposita sezione speciale dell’albo territoriale della circoscrizione in cui ha sede la stessa società. Viene vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.

I soci devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. Il venire meno di questa condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. È stato poi abrogato il divieto per gli avvocati di partecipare a più associazioni, previsto dalla riforma forense (legge 247/2012).

Anche la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati e comunque tutti i  componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale. Resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale.

La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società.

Le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.

Diventa obbligatorio il preventivo scritto: l’avvocato dovrà “comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale“.

Novità in arrivo anche per i notai. La nuova legge abbassa il rapporto tra notai e popolazione: il numero dei notai salirà da 1 ogni 7 mila abitanti a 1 ogni 5 mila. Il registro delle successioni, fino ad oggi tenuto dalle cancellerie dei tribunali, ora sarà curato dal Consiglio nazionale del notariato. Continuerà ad essere richiesto l’intervento del notaio per la costituzione di srl semplificate.

Viene esteso l’ambito territoriale nel quale il notaio può esercitare le proprie funzioni: non più limitate al solo distretto di corte d’appello in cui si trova la sede assegnata, potranno essere svolte in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede notarile nonché nel territorio del distretto di corte d’appello se questo comprende più regioni. l ministero della Giustizia dovrà aggiornare periodicamente la tabella delle sedi notarili.

La legge interviene anche sul tema della pubblicità professionale dei notai, allineandone la disciplina a quella prevista per tutte le professioni dal regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (D.P.R. 137 del 2012). Altre novità infine riguardano le disposizioni sugli obblighi per notai e pubblici ufficiali di depositare alcune somme su conti correnti dedicati.

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Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

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