Diritto & Internet

Banche e Data Breach, almeno 4 le notifiche imposte dalla normativa

Vi proponiamo qui l’articolo di Giusella Finocchiaro e Laura Greco, pubblicato su Digital4Executive il 10 ottobre 2017.

Le violazioni della sicurezza dei dati personali non riguardano solo la privacy. Gli adempimenti sono particolarmente rilevanti nel settore finance, chiamato a rispondere su più fronti: servizi fiduciari, tutela di network e sistemi informativi, sicurezza informatica. Con comunicazioni al Garante per la Privacy, all’organismo di vigilanza, al CSIRT e a Banca d’Italia o BCE. Oltre a eventuali notifiche ai soggetti direttamente interessati.
“Data breach” è termine ormai consueto nel linguaggio quotidiano di imprese e operatori: indica ogni violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali. Questa è la definizione offerta dal GDPR, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che dal 25 maggio 2018 abrogherà la direttiva 95/46/CE e detterà la nuova disciplina in materia di privacy.
Il termine però non è nuovo e gli adempimenti successivi al data breach (come, ad esempio, la notifica) nemmeno: già il nostro Codice in materia di protezione dei dati personali (il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) menziona e disciplina l’eventualità di “incidenti” della sicurezza unitamente agli adempimenti ad essi conseguenti.
L’attenzione rivolta a questi ultimi è recentemente aumentata proprio per il nuovo Regolamento europeo, che ha dettato una disciplina comune a tutti i titolari del trattamento (quella del Codice è riservata ai soli fornitori di servizi di comunicazione elettronica), specificando le modalità di notifica del data breach all’autorità di controllo, e di comunicazione all’interessato a cui i dati oggetto di violazione si riferiscono.
Occorre però specificare che si tratta di adempimenti non sempre obbligatori, a cui è necessario procedere solo se la violazione costituisce un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. A prescindere dal grado di rischio, invece, il Regolamento prevede che, a determinate condizioni, la banca-titolare del trattamento possa essere esonerata dalla comunicazione all’interessato, come nel caso in cui siano state adottate misure tecniche e organizzative idonee a rendere i dati personali incomprensibili, quali ad esempio la cifratura.
Tuttavia non si può considerare il data breach soltanto alla luce della regolamentazione in materia di privacy. L’occorsa violazione della sicurezza è infatti oggetto di diverse discipline di settore e, per la peculiarità e la sensibilità delle informazioni coinvolte, risulta particolarmente rilevante nell’ambito bancario. In caso di data breach, le banche sono quindi tenute ad agire su più fronti per garantire una piena osservanza delle normative a cui sono assoggettate. Di seguito l’elenco.

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Giusella Finocchiaro

Laura Greco

Giusella Finocchiaro

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