La protezione dei dati personali si aggiunge alla lunga lista di diritti che sono stati fortemente colpiti dalla rivoluzione digitale. Quotidianamente, riversiamo i nostri dati personali, più o meno consciamente, all’interno del world wide web. Questa massa di informazioni personali viaggia indisturbata attraverso le reti telematiche per essere poi utilizzata per le finalità più disparate, non sempre nel rispetto dei presupposti (per esempio il consenso dell’interessato) che il nostro Codice privacy impone ai fini di un legittimo trattamento. In queste circostanze, al fine di tutelare l’interessato in maniera particolarmente rafforzata, il Codice privacy prevede all’art. 167 una specifica fattispecie di illecito volto a punire coloro che, per trarne un profitto o per recare danno, procedono al trattamento dei dati personali in assenza di quelle basilari condizioni grazie alle quali possa essere ritenuto legittimo.
Nel caso un messaggio diffamatorio sia diffuso in Rete e, oltre al contenuto di per sé offensivo indirizzato ad una determinata persona, porti, come spesso accade, alla divulgazione di dati personali della persona offesa, la giurisprudenza si è chiesta se possa configurarsi un concorso tra il reato di diffamazione aggravata e l’illecito trattamento di dati personali.
Con la sentenza n. 44390, pubblicata il 26 settembre 2017, la Corte di Cassazione penale risponde in maniera negativa. Nel caso di specie, l’imputato era stato condannato sia per diffamazione aggravata in quanto, in qualità di redattore, aveva pubblicato sul web due articoli diffamatori, sia per illecito trattamento di dati personali perché, con gli stessi articoli, aveva pubblicato dati personali dei soggetti offesi. La Corte di Cassazione, sulla base del ricorso presentato, delinea il suo ragionamento in due fasi. Innanzitutto la Corte rileva come l’art. 167 del Codice privacy contenga la clausola di sussidiarietà espressa “salvo che il fatto costituisca più grave reato”. La formula comporterebbe dunque l’assorbimento della fattispecie di minor gravità entro quella dell’illecito più gravoso. In secondo luogo, la Corte procede accertando quale tra i reati di diffamazione e illecito trattamento dei dati personali possa ritenersi più grave. In contrasto con l’orientamento che prevede che la gravita? del reato debba stabilirsi avendo riguardo alla pena massima in astratto comminata dai due reati, la Corte ritiene che “la maggiore gravita? del reato, comportando l’assorbimento di una fattispecie nell’altra in considerazione del suo effettivo minor disvalore dell’una a fronte dell’effettivo maggior disvalore dell’altra, va necessariamente valutata avendo riguardo alla pena in concreto irrogabile, e quindi tenendo anche conto delle circostanze in concreto ritenute e dell’esito dell’eventuale bilanciamento tra esse”. Nel caso di specie, alla luce delle pene concretamente inflitte, la Corte conclude che il reato di illecito trattamento di dati personali sia assorbito da quello di diffamazione aggravata.
In conclusione, si può quindi affermare come in materia di protezione degli individui negli ambienti online, la giurisprudenza si stia al momento rivelando il miglior alleato del legislatore. Infatti, l’opera interpretativa dei giudici permette di estendere alle attività effettuate in Rete la disciplina dettata in origine per i soli comportamenti offline, senza la necessità di creare una normativa specifica per il settore digitale. È evidente che date le peculiari caratteristiche di Internet, sono auspicabili alcuni aggiustamenti di stampo normativo. Tuttavia, in generale, il messaggio che è bene far passare è che le norme attualmente previste si applicano indipendentemente dal mezzo, o meglio dal “luogo”, in cui i comportamenti vengono messi in atto. Ciò che accade in Rete è soggetto alle medesime regole previste per ciò che accade fuori dalla Rete.
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