Con il provvedimento del 13 dicembre 2018, n. 500, il Garante privacy ha giudicato illecito un trattamento di dati effettuato mediante l’esposizione in bacheca delle informazioni relative alle contestazioni disciplinari e alle valutazioni dei lavoratori.
Il caso sottoposto al Garante riguardava una società cooperativa e, in particolare, il trattamento che realizzava affiggendo sulle bacheche aziendali i risultati di un concorso organizzato per i propri dipendenti.
Il concorso prevedeva un premio per i tre soci lavoratori che avessero conseguito le valutazioni migliori ed era realizzato con l’intento di incentivare la qualità e l’efficienza del lavoro e disincentivare i disservizi.
A giudicare il comportamento dei dipendenti provvedeva ogni settimana il Consiglio di amministrazione prendendo in considerazione l’impegno, la risoluzione dei problemi, il rispetto delle procedure, la cura del proprio mezzo e dell’abbigliamento.
Il risultato della valutazione era assegnato con giudizi sintetici cui erano associate emoticon di diversi colori ed espressioni: una emoticon arrabbiata corrispondeva ad una valutazione negativa, una sorridente ad una valutazione positiva.
Gli esiti dell’esame valutativo erano poi esposti sulle bacheche aziendali insieme alle foto e ai nominativi dei dipendenti, definendo così i singoli profili.
La questione è stata portata davanti al Garante privacy che ha stabilito l’illiceità del trattamento di informazioni, facendo leva su alcuni dei principi cardine della disciplina in materia di dati personali.
In particolare, il Garante ha rilevato la violazione del principio di “minimizzazione dei dati” sancito dall’art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679. Tale principio pone un limite generale all’utilizzo delle informazioni che devono essere adeguate, pertinenti e limitate a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite con il trattamento.
In relazione al trattamento effettuato dalla cooperativa, il Garante ha affermato che “le operazioni consistenti nella regolare affissione in bacheca delle valutazioni e delle contestazioni riferibili a ciascun dipendente, non risultano adeguate e pertinenti rispetto allo scopo di incentivare l’efficienza e la qualità nei comportamenti dei propri lavoratori”.
Inoltre, secondo il Garante, la sistematica pubblicazione attraverso l’affissione in bacheca delle valutazioni e delle contestazioni disciplinari (come ad esempio “simulazione di malattia” o “perdita del lavoro causa scarso servizio o danni”) insieme alle foto e ai nominativi dei dipendenti interessati, costituisce una modalità di trattamento che, nel sottoporre costantemente all’osservazione dei colleghi le valutazioni sulla qualità del lavoro effettuato o sulla correttezza della prestazione, anche nell’ambito di una pubblica competizione premiale, lede la dignità personale, la libertà e la riservatezza dei lavoratori.
Con queste motivazioni il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento in questione per violazione del principio di “liceità, correttezza e trasparenza”, sancito dall’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679.