Diritto & Internet

Le nuove pronunce della Corte di Giustizia sul diritto all’oblio

In materia di diritto all’oblio la Corte di Giustizia si è recentemente espressa con due pronunce sull’ambito territoriale di applicazione e sul bilanciamento con il diritto all’informazione.

Nella causa C‑507/17 la Corte ha limitato l’ambito di esercizio del diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del GDPR, al territorio degli Stati membri dell’Unione europea. Nel caso di specie, Google contestava l’obbligo imposto ai motori di ricerca di deindicizzare tutti i link che rinviavano a pagine di terzi a seguito dell’esercizio del diritto all’oblio da parte dell’utente. Infatti ogni motore di ricerca (tra cui ovviamente Google) offre la propria pagina di ricerca in una pluralità di lingue e paesi. Tali differenti “versioni” sono necessariamente personalizzate per permettere all’utente di raggiungere il record ricercato nel modo più rapido e nella forme e lingue di consultazione più agevoli. Vengono infatti presentati nelle prime posizioni i risultati di ricerca più pertinenti, nella propria lingua madre e possibilmente provenienti da siti attivi nel paese di ricerca. Tuttavia, ogni “versione” del motore di ricerca permette, potenzialmente, di raggiungere qualsiasi record situato in ogni sito web del mondo.

Sul punto è quindi intervenuta la Suprema magistratura europea chiarendo che sulla base dell’ordinamento comunitario non sussiste un obbligo di effettuare la deindicizzazione dei link contestati su ogni “versione” nazionale del motore di ricerca, mentre permane per quelle riferibili agli Stati membri dell’Unione.

Al contempo, la Corte ha richiesto ai gestori di motori di ricerca di rendere effettiva ed attuale la limitazione all’accesso del dato, attivando misure tecniche idonee ad impedire, o quantomeno a scoraggiare sensibilmente, l’accesso alla notizia oramai superata tramite il motore di ricerca.

Nella causa C‑136/17, invece, la Corte di Giustizia ha stabilito che le norme in materia di trattamento di categorie particolari di dati personali devono essere applicate anche ai gestori di motori di ricerca, in quanto questi ultimi sono considerati titolari del trattamento dei dati effettuato a seguito di richiesta di ricerca da parte dell’utente.

Inoltre, il gestore di un motore di ricerca, in linea di principio, è tenuto ad accogliere sempre le richieste di deindicizzazione riguardanti link che rinviano a pagine web nelle quali compaiono dati personali rientranti nell’elenco di cui all’art. 9 del GDPR, salvo le eccezioni normativamente stabilite. Queste possono anche riguardare la libertà di informazione del pubblico del web. Qualora il dato trattato sia fondamentale per garantire al pubblico del web potenzialmente interessato un’informazione completa e non sovrabbondante, la richiesta di oblio non potrà essere portata a compimento.

Secondo la Corte, infatti, “il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante un link verso una pagina web nella quale sono pubblicati dati personali rientranti nelle categorie particolari, deve (omissis) verificare, alla luce dei motivi di interesse pubblico rilevante, se l’inserimento di detto link nell’elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome della persona in questione, si riveli strettamente necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina web mediante una ricerca siffatta, libertà che è sancita all’articolo 11 della Carta (dei diritti fondamentali dell’Unione europea ndr)”.

 

Dott. Guido Bonzagni

Direttore Scientifico
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Curatrice Editoriale
Dott. Giulia Giapponesi

Lo Studio Legale Finocchiaro prosegue la sua attività con DigitalMediaLaws, la nuova società tra Avvocati fondata dalla Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro e dal Prof. Avv. Oreste Pollicino.

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