Circola in questi giorni la bozza delle modifiche del Codice dell’amministrazione digitale, all’esame presso il Consiglio dei Ministri.
La fonte è l’art. 33 della l. 18 giugno 2009, n. 69 che prevede anche la modifica della normativa sulla firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso.
Ad una prima lettura, si può certamente affermare che, benché alcune modifiche siano apprezzabili, altre modifiche in corso di approvazione non semplificano, ed altre suscitano perplessità.
Ecco le principali modifiche.
1) Viene reintrodotto un quarto tipo di firma elettronica (oltre alla firma elettronica, la firma elettronica qualificata, la firma digitale), cioè “la firma elettronica avanzata”, la quale peraltro ha la medesima efficacia probatoria della firma elettronica.
2) L’autenticazione informatica cambia significato.
3) Viene definita l’identificazione.
Ecco le modifiche che suscitano maggiori perplessità.
1) Vengono introdotte nuove definizioni di copia: copia informatica di documento analogico, copia informatica di documento informatico, duplicato informatico, ognuna con valore giuridico differente.
2) La copia informatica del documento analogico deve avere anche forma (e non solo contenuto) identici a quelli del documento da cui è tratta.
3) La conformità all’originale delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici (anche non unici) o è attestata dalla dichiarazione di conformità all’originale da parte del pubblico ufficiale o, se è effettuata da chi ha effettuato la copia, può essere disconosciuta. Non sono espressamente precisati termini e modalità di questo disconoscimento.
Paiono di conseguenza messi in discussione i principi del processo di conservazione sostitutiva di cui alla delibera CNIPA del febbraio 2004 e in particolare il significato della firma che attesta il corretto svolgimento del processo.
Se l‘intento del legislatore della l. 69/2009 era consolidare, queste modifiche (soprattutto quelle concernenti le copie) non aiutano.
Il quadro legislativo, in movimento dal 1993, muta ancora. E questo non rassicura e non sostiene le imprese e gli enti che hanno investito soprattutto nella conservazione sostitutiva.
Circola in questi giorni la bozza delle modifiche del Codice dell’amministrazione digitale, all’esame presso il Consiglio dei Ministri.
La fonte è l’art. 33 della l. 18 giugno 2009, n. 69 che prevede anche la modifica della normativa sulla firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso.
Ad una prima lettura, si può certamente affermare che, benché alcune modifiche siano apprezzabili, altre modifiche in corso di approvazione non semplificano, ed altre suscitano perplessità.
Ecco le principali modifiche.
1) Viene reintrodotto un quarto tipo di firma elettronica (oltre alla firma elettronica, la firma elettronica qualificata, la firma digitale), cioè “la firma elettronica avanzata”, la quale peraltro ha la medesima efficacia probatoria della firma elettronica.
2) L’autenticazione informatica cambia significato.
3) Viene definita l’identificazione.
Ecco le modifiche che suscitano maggiori perplessità.
1) Vengono introdotte nuove definizioni di copia: copia informatica di documento analogico, copia informatica di documento informatico, duplicato informatico, ognuna con valore giuridico differente.
2) La copia informatica del documento analogico deve avere anche forma (e non solo contenuto) identici a quelli del documento da cui è tratta.
3) La conformità all’originale delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici (anche non unici) o è attestata dalla dichiarazione di conformità all’originale da parte del pubblico ufficiale o, se è effettuata da chi ha effettuato la copia, può essere disconosciuta. Non sono espressamente precisati termini e modalità di questo disconoscimento.
Paiono di conseguenza messi in discussione i principi del processo di conservazione sostitutiva di cui alla delibera CNIPA del febbraio 2004 e in particolare il significato della firma che attesta il corretto svolgimento del processo.
Se l‘intento del legislatore della l. 69/2009 era consolidare, queste modifiche (soprattutto quelle concernenti le copie) non aiutano.
Il quadro legislativo, in movimento dal 1993, muta ancora. E questo non rassicura e non sostiene le imprese e gli enti che hanno investito soprattutto nella conservazione sostitutiva.
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