Sabato scorso Il Sole 24 ORE riportava la notizia dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della modifica dell’art.1336 del codice civile. La modifica, contenuta in un disegno di legge, adatterebbe la norma – nel Codice del 1942 – sulla proposta e l’accettazione nel contratto ai contratti on-line.
Al momento, il testo del d.d.l. non risulta reperibile in rete. Tuttavia, da quanto si legge sul Sole, le modifiche non sarebbero che formali. Gli obblighi di informazione cui è tenuto il proponente (cioè il fornitore) sono infatti già nel d.lgs. 70/2003, attuativo della direttiva europea sul commercio elettronico. Si tratta di obblighi di identificazione del proponente e di informazione, nonché sul contratto e sul prodotto.
Ulteriori obblighi, si ricorda, sono dovuti nel caso in cui il cliente cui ci si rivolge sia un consumatore. Questi sono disciplinati dal Codice del Consumo.
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