La email è un documento informatico con firma elettronica, dal momento che lo username e la password integrano la definizione di firma elettronica di cui all’art. 1 lett.q, del CAD.
È quanto correttamente afferma il Tribunale di Prato nella decisione del 15 aprile 2011.
Quindi, l’efficacia probatoria dell’email è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto la email inidonea a costituire prova.
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