I blog e i magazine online non sono soggetti all’obbligo di registrazione delle testate e pertanto non può essere loro contestato il reato di stampa clandestina. Questa la motivazione alla base della decisione della Cassazione che conclude l’iter giudiziario di Carlo Ruta, giornalista e storico siciliano fondatore del blog “Accade in Sicilia”.
La vicenda giudiziaria di Ruta è iniziata nel 2008 quando il giornalista è stato condannato dal Tribunale di Modica per aver intrapreso la pubblicazione del suo blog senza aver richiesto l’autorizzazione del tribunale competente, come prescritto dall’art.5 della legge 8 febbraio 1948, n.47 (legge stampa), un’omissione che gli è valsa la condanna per il reato di stampa clandestina (art.16).
La pronuncia del Tribunale di Modica è stata poi confermata nel 2011 dalla Corte d’appello di Catania.
Durante i due procedimenti la difesa aveva sostenuto invano che il blog non fosse equiparabile a una testata giornalistica, in quanto da ritenersi un semplice strumento di documentazione, sulla base anche del fatto che non è aggiornato regolarmente.
L’esito del ricorso in Cassazione, intrapreso da Ruta nonostante l’ormai prossima prescrizione del reato, è stato atteso con apprensione dai difensori dei diritti dei cittadini in rete. La conferma delle precedenti sentenze avrebbe rappresentato l’introduzione di un anacronistico obbligo di legge per tutti i blog italiani, un appesantimento burocratico che realisticamente avrebbe portato molti siti alla chiusura.
Con sentenza n.23230, la Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ribaltato le precedenti pronunce sostenendo che la definizione giuridica di un prodotto stampa prevede due condizioni non soddisfatte dal giornale telematico: un’attività di riproduzione tipografica e la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
Secondo il giudice, nemmeno le più moderne disposizioni sulla registrazione delle testate online sono applicabili al blog di Ruta. La legge 7 marzo 2001, n. 62 (inerente alla disciplina sull’Editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla l. 5 agosto 1981, n. 416) che ha introdotto la registrazione dei giornali online, specifica che l’obbligo va espletato soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.
Questa limitazione è stata inoltre ribadita dalla successiva normativa di cui al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, che esplicitamente ha prescritto che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle opportunità di accesso a contributi pubblici.
Com’è evidente, si tratta di una decisione di ampia portata perché sancisce che non solo i blog, ma nemmeno le testate giornalistiche online sono soggette all’obbligo di registrazione se non hanno intenzione di accedere a contributi pubblici.
È però necessario specificare che dopo questa sentenza della Cassazione, è entrata in vigore una nuova norma che pone una limitazione alla facoltà di non registrare le testate presso i tribunali di competenza.
Si tratta della legge 16 luglio 2012, n. 103 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità, istituzionale” che prevede che “Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni”.
Stando a quento prescritto dalla nuova legge, quindi, rimane legittimo l’esonero dall’obbligo di registrazione per tutti i blog e i giornali che non intendano accedere a finanziamenti pubblici a condizione che il ricavo derivante dall’attività della testata online non superi i 100.000 euro annuali.
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