Obblighi rigorosi per le imprese che operano sui dati, trasparenza e tutela dei diritti, questi i principi fondamentali su cui si fonda il nuovo accordo fra EU e USA per gli scambi transatlantici di dati personali a fini commerciali.
Il 12 luglio 2016 la Commissione Europea ha completato la procedura di adozione del “EU-US Privacy Shield.” Lo scudo UE-USA per la privacy dà riscontro ai requisiti stabiliti dalla sentenza del 6 ottobre 2015 con cui la Corte di giustizia dell’Unione europea ha l’invalidato il vecchio regime, il Safe Harbour, in quanto ritenuto privo di sufficienti garanzie sulla tutela della riservatezza dei dati degli utenti europei trasferiti oltreoceano.
La decisione la Corte accoglieva il ricorso di un cittadino austriaco, Max Schrems, intrapreso nel 2013 nei confronti Facebook. Muovendo dalle rivelazioni del caso Snowden, Schrems aveva denunciato le violazioni al diritto alla riservatezza dei cittadini da parte della NSA, ritenendo perciò il diritto e le prassi statunitensi non sufficienti alla protezione dei dati trasferiti dall’Europa.
Con l’accordo del Privacy Shield gli Stati Uniti hanno escluso attività indiscriminate di sorveglianza di massa sui dati personali trasferiti negli Stati Uniti e hanno assicurato ufficialmente all’UE che l’accesso delle autorità pubbliche ai dati per scopi di applicazione della legge e di sicurezza nazionale è soggetto a limitazioni, garanzie e meccanismi di vigilanza precisi. Secondo le precisazioni fornite dall’Ufficio del Direttore dell’intelligence nazionale, la raccolta di dati in blocco sarà eventualmente ammissibile solo in presenza di determinati presupposti, e comunque si tratterà obbligatoriamente di una raccolta quanto più mirata e concentrata possibile.
Nel nuovo regime il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti sottoporrà le imprese aderenti allo scudo a verifiche e aggiornamenti periodici per accertare che rispettino nella pratica le regole che hanno volontariamente accettato. In caso contrario, l’impresa si espone a sanzioni e al depennamento dall’elenco degli aderenti.
Inoltre, il Privacy Shield permetterà a chiunque ritenga che sia stato compiuto un abuso sui dati che lo riguardano il diritto a presentare una querela attraverso vari meccanismi di composizione delle controversie di agevole accesso e dal costo contenuto. Idealmente sarà l’impresa stessa a risolvere il caso di reclamo oppure saranno offerte gratuitamente soluzioni basate su un organo alternativo di composizione delle controversie (ADR). Le persone si potranno anche rivolgere alle rispettive autorità nazionali di protezione dei dati, che collaboreranno con la Commissione federale del Commercio per assicurare che i casi di reclamo sottoposti da cittadini dell’UE siano esaminati e risolti. Esperiti tutti gli altri mezzi a disposizione, come extrema ratio il caso irrisolto potrà essere sottoposto a arbitrato. Per i casi che implicano la sicurezza nazionale, i cittadini dell’UE dispongono di una possibilità di ricorso nella figura del mediatore, che è indipendente dai servizi d’intelligence degli Stati Uniti.
La Commissione europea e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti effettueranno un’analisi annuale che consentirà di monitorare il funzionamento dello scudo, compresi gli impegni e le garanzie relative all’accesso ai dati a fini di contrasto della criminalità e finalità di sicurezza nazionale.
Il nuovo regime scaturisce dall’accordo politico del 2 febbraio 2016 fra la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti d’America. In seguito, la Commissione ha inserito varie precisazioni e ulteriori miglioramenti basandosi sui pareri espressi delle autorità europee di protezione dei dati (Gruppo dell’articolo 29) e dal garante europeo della protezione dei dati e sulla risoluzione del Parlamento europeo. In particolare, la Commissione europea e gli Stati Uniti hanno concordato ulteriori precisazioni sulla raccolta di dati in blocco, il rafforzamento del meccanismo di mediazione e una maggiore esplicitazione degli obblighi delle imprese quanto ai limiti applicabili alla conservazione e all’ulteriore trasferimento.
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