La Suprema Corte è intervenuta sul tema delle telefonate automatiche inoltrate dai sistemi computerizzati di telemarketing: vietato turbare la serenità degli utenti con telefonate silenziose.
Con sentenza numero 2196 del 4 febbraio 2016, la Cassazione ha rigettato i ricorsi della società di informatica Reitek Spa e di Enel Energia contro un provvedimento del Garante Privacy che nel 2013 prescriveva a Enel Energia, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. b) e art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, l’adozione di tutte le misure, anche di carattere tecnico, atte a garantire che il sistema impedisse la reiterazione di “chiamate mute” vietando la possibilità di richiamare una specifica utenza per un intervallo di tempo pari almeno a trenta giorni.
Il provvedimento era stato emesso a seguito delle proteste di utenti che lamentavano la ricezione di telefonate nelle quali, una volta risposto, non si viene messi in contatto con alcun interlocutore. Il fenomeno è dovuto ad un problema organizzativo da parte delle società che si occupano di effettuare telefonate commerciali. Gran parte di queste aziende si serve di un sistema di instradamento automatico di telefonate per mettere in comunicazione le singole utenze dei cittadini con gli operatori di call center addetti alla promozione di servizi e prodotti. A volte, tuttavia, il sistema automatico può indirizzare verso i call center un numero di chiamate superiore all’effettiva disponibilità degli operatori. Così il telefono del cittadino squilla, ma dall’altra parte non c’è nessuno.
La Corte ha appoggiato il Tribunale di Roma, che aveva rigettato il precedente ricorso ritenendo scorretta la modalità di trattamento del dato messa in atto dal sistema di telemarketing, in quanto tale modalità aveva mirato a ottimizzare il successo delle chiamate passate agli operatori facendo ricadere il rischio, e il disagio, della chiamata “muta” sui soli destinatari.
La Suprema Corte ha ricordato come sia stato più volte affermato che, ai sensi degli artt. 4 e 11 cod. della privacy, i dati personali oggetto di trattamento vanno poi gestiti rispettando i canoni della correttezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità del loro utilizzo.
A nulle sono valse le motivazioni delle ricorrenti che lamentavano come solo una piccola percentuale di utenti fosse investita dal problema. Secondo la Corte, infatti, affermare – come fatto da Enel Energia – che una simile eventualità era collocabile, in base ad algoritmi di sistema tesi a minimizzare il fenomeno, in una percentuale del 3% “si palesa irrilevante”. Infatti, “l’obiezione non sposta i termini del problema, così come non li sposta il notarile rilievo di Reitek circa il minimale numero di segnalazioni di telefonate “mute” giunte al Garante, perché l’abuso era associabile alla prescelta modalità di chiamate multiple, che rendeva manifesto il ribaltamento del rischio del disagio esclusivamente sui destinatari”.
Per la Cassazione solo questo alla fine conta per considerare esorbitante il metodo di utilizzo del dato personale in rapporto all’interesse o ai diritti e alle libertà fondamentali delle persone coinvolte.
Rigettata anche la motivazione delle ricorrenti secondo cui il consenso al trattamento dei dati, in base all’art. 130, comma 3-bis, non è richiesto in chi sia iscritto negli elenchi degli abbonati ai servizi di telefonia e non abbia esercitato il diritto di opposizione con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante iscrizione della relativa numerazione nell’apposito registro pubblico delle opposizioni (c.d. opt-out). In tal proposito, la Cassazione ha sottolineato che la norma di cui all’art. 130, comma 3-bis, va interpretata in coerenza con la direttiva comunitaria 2002/58-CE sull’e-privacy che consente l’opt-out per le chiamate con operatore, non mai invece per le chiamate automatizzate. In pratica, la norma comunitaria riguarda il marketing diretto, effettuato mediante l’uso del telefono con l’operatore, i sistemi automatici di chiamata che causano le “telefonate mute”, sono escluse dalla norma proprio perché in esse l’operatore manca.
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